7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/36


Articolo 92

Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente trattato.

Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.