7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/36 |
Articolo 92
Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente trattato.
Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.